Disciplinare di Produzione per la conformità del processo delle lavorazioni artigiane artistiche, tradizionali e tipiche di qualità
Art. 1 Definizione del Settore
Il presente disciplinare, che promuove la tutela delle lavorazioni artigianali artistiche, tradizionali e tipiche di qualità, descrive le produzioni del settore “moda ed accessori” comprendenti i seguenti comparti:
Art. 2 Zona di Produzione
Il presente disciplinare si applica ad imprese artigiane ubicate nel territorio della Regione Liguria.
Art. 3 Documentazione dimostrativa
Gli artigiani del presente settore devono essere in grado di dimostrare la propria esperienza anche con idonea documentazione fotografica e/o cartacea e/o catalogo illustrativo dei lavori eseguiti. Le richieste di licenza d’uso del marchio per il settore “moda ed accessori”, in fase istruttoria per il rilascio del marchio “Artigiani In Liguria”, saranno sottoposte alle valutazioni tecniche e discrezionali di competenza del Comitato regionale “Artigiani In Liguria”, anche avvalendosi degli esperti della Commissione tecnica, che ha curato la redazione del presente disciplinare di produzione.
Art. 4 Sartoria Alta Moda uomo/donna, Sposa, Alta Moda “pronta” donna/uomo
Art. 4.1 Sartoria Alta Moda donna, Sposa, Alta Moda “pronta” giorno, sera e sposa donna/uomo
Prima di tagliare un abito (su misura o su taglia) è indispensabile realizzare il cartamodello dell’abito che si desidera conseguire. Il modello in primis è funzionale per risparmiare tessuto, ma poi per dare la linea e la forma perfetta al capo che altrimenti rimarrebbe una linea piatta senza forma. Se un abito femminile è senza sviluppo del seno, in gergo tecnico, si dice fuori linea. Quindi il modello deve essere trasformato con pences, piegoline, tagli o arricciatura per compensare la differenza seno, punto vita, fianchi di ogni persona. La taglia di una persona si ottiene prendendo le misure e secondo delle stesse calibrate in taglie (es. per la donna taglia 42, 44, 46… per l’uomo taglia 48, 50,52…) standardizzate. Ricordiamo che la standardizzazione delle misure del corpo della donna e dell’uomo ha subito modifiche dagli anni ’60 agli ’70, dagli anni ’80 agli 2000 ed ad oggi. Non tutte le donne e gli uomini rientrano nelle misure standard della taglia di cui fanno parte. Quindi è il caso in cui la sartoria su misura riesce ad adempiere a questo bisogno, modificando alcune misure della taglia (per esempio una donna che rientrerebbe in una tg. 44 ma ha un seno tg. 48 avrà la possibilità di avere un cartamodello su misura con le modifiche necessarie). Il capo personalizzato viene sempre provato almeno due volte e verranno fatte delle modifiche nella parte destra del capo, che poi verranno riportate successivamente sulla parte sinistra, ad eccezione di differenze fisiche o di postura tra il lato destro ed il lato sinistro. Queste differenze verranno correte direttamente sul modello. Ogni difetto fisico ha una sua correzione precisa.
Il capo di “Alta Moda” e “Sposa” si contraddistingue:
Il capo di alta moda rimarrà quasi sempre unico.
Il capo di “Alta Moda pronta” giorno, sera e sposa si contraddistingue per:
Art. 4.2 Tecniche di lavorazione della Sartoria Alta Moda donna, Sposa, Alta Moda “pronta” giorno, sera e sposa donna/uomo
Per realizzare un capo di abbigliamento di qualità, oggetto del presente disciplinare, è necessario:
Art. 4.3 Tecnica a riporto
Per realizzare un capo con la tecnica a riporto bisogna eseguire le seguenti fasi:
I dipinti applicati sono tutti lavabili, tenendo peraltro presente il materiale su cui sono applicati, in base alla loro lavabilità.
La tecnica a riporto può essere applicata anche per gli accessori moda: borse, cinture, girocolli, come descritto nel successivo art. 6.
Art. 5 Maglieria
La fabbricazione di tessuti a maglia rimanda all’insieme dei fattori che, variamente combinati tra loro, danno origine a specifiche tipologie di manufatti/prodotti distinguibili tra loro per: - la/e fibra/e tessile/i utilizzata/e; - la qualità del filato ottenuto dall’impiego della/e fibra/e stessa/e; - la struttura (punto) del tessuto realizzato che dipende dal sistema di lavorazione specificamente adottato per quel filato e perciò lo caratterizza dal punto di vista tipologico; - l’eventuale aggiunta di decorazioni (motivi) stampate o applicate al tessuto realizzato. In particolare i tessuti a maglia possono essere realizzati a mano con appositi ferri e con macchine per maglieria più o meno complesse: nel primo caso il tessuto viene modellato solo in corso d’opera secondo le indicazioni che portano alla confezione di capi d’abbigliamento e accessori o di altri manufatti/prodotti tessili senza essere tagliato (lavorazione a “modello”), mentre nel secondo caso, si assemblano parti del tessuto precedentemente tagliate.
La confezione di capi d’abbigliamento e accessori in tessuto a maglia, in quanto riproduzione a disegno di manufatti/prodotti realizzati per lavorazione a “modello” o per assemblaggio di parti di tessuto tagliate e cucite tra loro e rifiniti con apposite lavorazioni, rimanda all’insieme delle operazioni richieste a questo scopo. In questo comparto produttivo si ritrovano manufatti/prodotti (maglie, maglioni, mantelle, gonne, pantaloni, abiti, giacche, cappotti, copricapo, sciarpe, borse, biancheria intima, calze, ecc.), la cui realizzazione prevede a monte la progettazione di un modello (o la riproduzione di uno preesistente) che valorizzi i tessuti utilizzati e la loro confezione. Per quanto riguarda la valorizzazione dei tessuti la qualità di quelli impiegati a questo scopo riguarda sia la tipologia delle fibre tessili utilizzate sia le caratteristiche che le stesse conferiscono al tessuto con riferimento alla sua destinazione d’uso. Per quanto riguarda la valorizzazione della loro confezione, invece, la qualità dei manufatti/prodotti realizzati dipende dall’accuratezza e dalla raffinatezza con le quali le singole fasi di lavorazione (taglio, rimaglio, cucitura, rifinitura ed eventuale decorazione) vengono eseguite su ognuno di essi. La confezione di altri manufatti/prodotti tessili in tessuto a maglia, in quanto riproduzione a disegno di manufatti/prodotti realizzati per lavorazione a “modello” o per assemblaggio di parti di tessuto tagliate e cucite tra loro e rifiniti con apposite lavorazioni, rimanda all’insieme delle operazioni richieste a questo scopo. Art. 6 Moda Bambini
È ricompreso nel presente disciplinare anche la sartoria e maglieria per bambini.
Art. 7 Accessori moda
Art. 7.1 Fabbricazione di pizzi, merletti e ricami
La fabbricazione di pizzi, merletti e ricami, in quanto riproduzione di manufatti - prodotti realizzati secondo modalità diverse e con funzioni di guarnizione decorativa e/o accessoria per tessuti utilizzati nell’ambito dell’arredamento e dell’abbigliamento, rimanda all’insieme delle tecniche e dei sistemi di lavorazione impiegati a tale scopo che, in questo caso, risulta particolarmente complesso e diversificato. La finalizzazione del loro impiego ha dato origine a una varietà considerevole di forme attraverso cui esaltare al massimo grado le funzioni appena ricordate: manufatti - prodotti realizzati con ago e filo, eseguendo il punto “asola” (pizzo ad ago), intrecciando e annodando i filati (pizzo macramè), intrecciando il filato in maglie concatenate (pizzo all’uncinetto) oppure riportando su un tessuto un disegno o un motivo decorativo mediante aghi utilizzati per disporre, ad intervalli regolari e secondo tecniche specifiche (punti) fili colorati o monocromatici (ricamo), anche inserendo componenti decorativi. Risulta difficile se non praticamente impossibile entrare nel dettaglio tecnico di ognuna di tali forme e indicarne le singole fasi di lavorazione, ma tutte queste devono essere eseguite a mano, partendo dalla materia prima (filato) escludendo l’utilizzo di semilavorati. Più in generale, le operazioni connesse all’esecuzione delle lavorazioni proprie dei comparti produttivi considerati richiedono all’artigiano che le eseguono creatività ed elevata perizia tecnica, finalizzate alla realizzazione di manufatti – prodotti con specifica destinazione d’uso. Per quanto riguarda la creatività si fa riferimento alle sue capacità stilistiche nel raccogliere, nell’interpretare e nel tradurre le specifiche esigenze della clientela in un progetto esecutivo documentato di tali manufatti – prodotti, che compatibilmente le soddisfi (ad es. realizzazione su commessa) o vi risponda in modo preponderante (ad es. realizzazione del magazzino). Per quanto riguarda la perizia tecnica, invece, si tratta di dar attuazione al progetto stesso eseguendo con grande competenza, la sequenza delle lavorazioni necessarie per la loro realizzazione che negli esempi citati potrà evidentemente variare: al fine di garantire la qualità dei manufatti – prodotti realizzati è bene che le singole fasi di lavorazione utilizzate per questo scopo vengano eseguite secondo le tecniche tradizionali.
Art. 7.2 Bijoux creativi
È definito “Bijoux creativo” la realizzazione di un esemplare unico o a numero limitato, in qualsivoglia materiale e tecnica, il cui utilizzo è dettato da una esigenza estetica, che sia eccellente da un punto di vista tecnico ed abbia valenza formale innovativa ed autonoma; ovvero comunichi una scelta stilistica e/o esprima il linguaggio proprio del suo creatore, sia un esempio di perfezione esecutiva nel solco della tradizione o proponga, a livello sperimentale, nuove procedure di realizzazione. Il concepimento e il risultato dell’opera può essere attuato da parte di un artigiano, indipendentemente dalla sua educazione all’arte, attraverso una formazione propria scolastica o per propria sensibilità personale, perfezionata da un apprendimento al fianco di esperti maestri d’opera.
Il procedimento per la realizzazione del "Bijoux creativo " necessita di bozzetti e progetti preparatori del gioiello, della selezione dei materiali e delle tecniche per realizzare l'oggetto progettato.
Si intende "Bijoux creativo" qualsiasi accessorio da utilizzare come decorazione per acconciature, calzature, borse e capi di abbigliamento. Si precisa che le lavorazioni artigianali del “Bijoux creativo”, in fase istruttoria per il rilascio del marchio “Artigiani In Liguria”, saranno sottoposte alle valutazioni tecniche di competenza del Comitato regionale “Artigiani In Liguria”, anche avvalendosi degli esperti della Commissione tecnica che ha curato la redazione del presente disciplinare di produzione ai sensi del precedente art. 3.
Art. 7.3 Cravatte, foulard, sciarpe, fasce smoking
Il presente disciplinare si rivolge alle imprese che realizzano cravatte, foulard, sciarpe di varie tipologie, fasce per smoking realizzate a mano, utilizzando prevalentemente seta per le cravatte, papillon e foulard, raso di seta per le fasce da smoking e per la “sciarperia” possono essere utilizzati altri tessuti come lana, cashmere, altri materiali di alta qualità, selezionati dall’esperienza e professionalità dell’artigiano, a seconda del capo che si intende realizzare.
Per realizzare a mano una cravatta è necessario in particolare avere:
Si precisa che i tessuti utilizzati per la lavorazione delle cravatte, papillon, fasce da smoking, sono tessuti diversi da quelli impiegati per i capi di abbigliamento. I foulard sono realizzati con tessuti tagliati a mano e rifiniti con orlini a mano o mano macchina. Tutti questi capi possono essere personalizzati su richiesta del cliente con pregiati ricami eseguiti da abili mani.
Art. 8 Creazione e produzione “moda ed accessori”
L’artigiano del settore “moda ed accessori” deve poter saper esprimere la propria creatività, interpretando le istanze psico-socio-culturali della società e tramutarle in capi d’abbigliamento ed accessori coordinati. In particolare l’artigiano della “moda ed accessori” deve creare e presentare un campionario basato sulle tendenze generali dei tessuti, colori e linee. Inoltre deve tenere conto delle esigenze della clientela, le esigenze produttive e le esigenze di immagine. Il capolavoro sartoriale per essere realizzato ha bisogno delle seguenti figure artigianali:
Le tre figure di cui sopra, sono rappresentate da un unico soggetto. Nella sartoria tradizionale le figure sono:
Art. 9 Riconoscimento
Le imprese che esercitano la lavorazione artigiana del settore “moda ed accessori”, individuata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato (C.R.A.) ai sensi dell’articolo 50 comma 1 della legge n. 3 del 2 gennaio 2003, e descritta nel presente disciplinare, possono richiedere la licenza d’uso del marchio di origine e qualità presentando apposita istanza alla medesima C.R.A.. La C.R.A. avvalendosi di un apposito Organismo di Controllo, verificherà il possesso, da parte dei richiedenti dei requisiti per la concessione della licenza d’uso del marchio ed adotterà il provvedimento conseguente (art. 3 del Regolamento d’uso del marchio di origine e qualità). A seguito del rilascio della licenza d’uso del marchio l’impresa artigiana concessionaria dovrà sottoscrivere per accettazione incondizionata i contenuti normativi e prescrittivi del contratto di licenza e gli allegati: Disciplinare di Produzione e Codice Deontologico (art. 4 del Regolamento d’uso). |